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Ordinanza — n. 23502/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding first-instance responsibility assessment under Art. 367 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Rosa Fenech, challenged the appellate court's decision that dismissed her appeal against a first-instance judgment finding her responsible for a crime under Article 367 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the grounds raised were generic and failed to address the substantive evaluation of responsibility conducted by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 368 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific grounds; generic complaints regarding the factual or legal evaluation of responsibility by the court of first instance do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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Article 367 Penal Code generic grounds appeal responsibility assessment inadmissible cassation procedural costs appellate review criminal liability condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. pen.
art. 367 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENECH ROSA nato a LIMOSANO il 30/04/1964 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Rosa Fenech ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. Rilevato che il motivo dedotto appare anch'esso generico rispetto alla ineccepibile valutazione della Corte di merito, che aveva a sua volta ritenuto generico il gravame con cui l'imputata si lamentava essenzialmente di non essere stata assolta dal giudice di primo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 a rile 2022 Il consigliera e nsore Il P idente Or. V I ni Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLE