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Ordinanza — n. 23496/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to substantiate alleged motivation defects under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Donato Fragnelli inadmissible and ordered him to pay court costs. Fragnelli challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for an offense under Article 385 of the Penal Code and an eight-month prison sentence. The court rejected the appeal because the sole ground raised was a generic and unsubstantiated claim of a motivation defect, which the court deemed insufficient to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic formulas of style that merely assert a presumed defect in the overall motivation without providing specific, concrete grounds for the alleged error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal defect of motivation Article 367 c.p.p. Article 368 c.p.p. criminal procedure law Italian Penal Code aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGNELLI DONATO nato a CRISPIANO il 02/02/1967 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Donato Fragnelli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, puramente ad enunciare un preteso vizio di motivazione riferito alla pronuncia complessivamente considerata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere re Il Pr idente Orla bV Giorgi4u Fidelbo DEPOSITATO IN CANCEL IAANC