Cassation appeal dismissed as late; 45-day filing period expired; inadmissible under Art. 585 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant, Toscano Nicola, challenged a second-instance conviction for bankruptcy, but the appeal was submitted on November 3, 2021, exceeding the 45-day limit established by the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal must be rejected without formalities under Article 610, Paragraph 5-bis, resulting in the appellant's liability for court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. c; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible and must be declared without formalities, imposing costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO NICOLA nato a BARI il 02/10/1964 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Toscano Nicola ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 1 giugno 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 15 ottobre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 3 novembre 2021;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23•22 Il Consigl'ere ensore Il Presidente Grazia R sa An1iccoli Stefq ali? DEPOSITATO IN CAN LLERIA 16 W 20