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Ordinanza — n. 23493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; 45-day filing period expired; inadmissible under Art. 585 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant, Toscano Nicola, challenged a second-instance conviction for bankruptcy, but the appeal was submitted on November 3, 2021, exceeding the 45-day limit established by the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal must be rejected without formalities under Article 610, Paragraph 5-bis, resulting in the appellant's liability for court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. c; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible and must be declared without formalities, imposing costs on the appellant.

Parole chiave

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statutory deadline expiration inadmissible appeal Code of Criminal Procedure bankruptcy conviction court costs liability bancarotta fraudolenta cattiva gestione reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.
pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art.
Art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.
pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO NICOLA nato a BARI il 02/10/1964 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Toscano Nicola ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 1 giugno 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 15 ottobre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 3 novembre 2021;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23•22 Il Consigl'ere ensore Il Presidente Grazia R sa An1iccoli Stefq ali? DEPOSITATO IN CAN LLERIA 16 W 20