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Ordinanza — n. 23492/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Boualam Bechaa inadmissible without further procedural formalities. The defendant personally signed the appeal against his conviction for theft, whereas the law requires such appeals to be submitted by a defense attorney enrolled in the special register of the Court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for admissibility and ordered the defendant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A criminal appeal must be submitted by a qualified defense attorney; a personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal signature invalidity special defense register Court of Cassazione rules procedural inadmissibility diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUALAM BECHAA nato il 22/06/1983 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / / / Rilevato che l'imputato BOUALAM BECHAA propone personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/i i22 sore Il Presidente iccoli Stefip Pa la— DEPOSITATO I