Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after 45-day deadline expired under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance conviction for bankruptcy, but the appeal was submitted on October 21, 2021, exceeding the 45-day limit established by the Criminal Procedure Code. Consequently, the court dismissed the request without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. c; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be lodged within 45 days from the deposit of the contested judgment; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO PAOLO nato a FIUME( CROAZIA) il 19/12/1946 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Piccolo Paolo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 6 maggio 2021, con l'assegnazione, ex art. 5441 comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 15 ottobre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 21 ottobre 2021;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /2022 Il Cons estensore Il Presidente Grazia nna Miccoli Stef PaI- DEPOSITATO IN CANCELLERI