Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/12/1958 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Lorenzo Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/12/1958 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Lorenzo Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Ritenuto che il motivo sulla decorrenza della prescrizione è manifestamente infondato, giacché è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e la data di consumazione dei reati è quella della sentenza dichiarativa di fallimento, per cui il termine prescrizionale è da individuarsi alla data del 12 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tjemija a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 Il Consiglier Il Presidente Grazia Rosa Stefano DEPOSITATO IN CANC L 1A GIU ..1,E