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Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/12/1958 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Lorenzo Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato restituzione del termine pena pecuniaria sospesa sanzioni penali riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/12/1958 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Lorenzo Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Ritenuto che il motivo sulla decorrenza della prescrizione è manifestamente infondato, giacché è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e la data di consumazione dei reati è quella della sentenza dichiarativa di fallimento, per cui il termine prescrizionale è da individuarsi alla data del 12 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tjemija a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 Il Consiglier Il Presidente Grazia Rosa Stefano DEPOSITATO IN CANC L 1A GIU ..1,E