Ordinanza — n. 23486/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSINI FLORIO nato a CARBONIA il 07/02/1939 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SESSINI FLORIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di lesioni e minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per l'erronea qualificazione giuridica del reato contestato al capo a) delle imputazioni, risulta inedito perché non proposto in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSINI FLORIO nato a CARBONIA il 07/02/1939 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SESSINI FLORIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di lesioni e minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per l'erronea qualificazione giuridica del reato contestato al capo a) delle imputazioni, risulta inedito perché non proposto in appello;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSINI FLORIO nato a CARBONIA il 07/02/1939 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SESSINI FLORIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di lesioni e minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per l'erronea qualificazione giuridica del reato contestato al capo a) delle imputazioni, risulta inedito perché non proposto in appello;
Ritenuto comunque che le doglianze proposte, oltre ad essere generiche, non sono consentite in sede di legittimità, perché versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 2 022 Il Presid