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Ordinanza — n. 23485/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings and witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for perjury, arguing the trial judge misinterpreted evidence and failed to properly evaluate witness credibility. The court rejected these claims, ruling that the Supreme Court cannot re-evaluate factual disputes or witness reliability, which remain within the exclusive domain of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reiterate factual disputes, challenge the credibility of witnesses, or seek a re-evaluation of evidence without demonstrating logical flaws in the trial judge's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual findings review witness credibility assessment perjury conviction trial judge discretion apposizione dei sigilli falsificazione di marche ufficiali protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 469 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO GIOACCHINO nato a CANICATTI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Amico Gioacchino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 469 cod. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale in primo luogo si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che, nel caso di denunzia di travisamento della prova, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/20 Il Consigliere re Il Presidente Grazia Rosa ra M•ccoli Stef /Pap