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Ordinanza — n. 23483/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for crimes under Art. 477-482 Penal Code and 14 D.Lvo 286/98.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Petanaj Marko inadmissible, confirming his conviction for crimes under Articles 477-482 of the Penal Code and Article 14 of D.Lvo 286/98. The appellant argued regarding the lack of motivation for excluding recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic or unsupported by the lower court's reasoning. The court ruled that the first appeal point did not confront the decision since recidivism was already excluded on appeal, and the second point failed because the appellate court sufficiently referenced decisive elements without needing to address every item under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the first ground does not confront the decision and the second is generic, as the lower court's motivation is sufficient if it refers to decisive elements without requiring singular consideration of all statutory items.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic appeal grounds recidivism exclusion generic mitigating circumstances sufficient motivation discretionary judgment falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 14 D.Lvo 286/98
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETANAJ MARKO nato il 20/12/1980 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che PETANAJ MARKO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. e 14 d.lvo 286/98; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia difetto di motivazione sulla esclusione della recidiva, non si confronta con la decisione impugnata, giacché la Corte territoriale, accogliendo le doglianze proposte con l'appello, non ha ritenuto la recidiva e, di conseguenza, ha ridotto la pena;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Con si iere stensore Il Presidente Grazia • o- A na Miccoli Stefamo DEPOSgA