Ordinanza — n. 23482/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO AMBROGIO nato a NOCERA INFERIORE il 01/07/1981 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che IMPERATO AMBROGIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO AMBROGIO nato a NOCERA INFERIORE il 01/07/1981 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che IMPERATO AMBROGIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO AMBROGIO nato a NOCERA INFERIORE il 01/07/1981 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che IMPERATO AMBROGIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammiss,ibiIel ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eup6 trerila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/20/22 Il Consigli re e nsore Il Presidente Grazia Ro a Anna Miccoli Stef ro P DEPOSUATO IN C N ELLEMA i 6 61