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Ordinanza — n. 23480/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23480/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADEO RINALDO nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/1971 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; // Considerato che AMADEO RINALDO ricorre avverso la sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la condanna per reati di furto; Rilevato che è pervenuto atto di rinunzia; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione rinuncia all'eredità responsabilità per danni da acqua recesso dal contratto rinuncia al dibattimento orale difetto di responsabilità comunale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADEO RINALDO nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/1971 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; // Considerato che AMADEO RINALDO ricorre avverso la sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la condanna per reati di furto; Rilevato che è pervenuto atto di rinunzia; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa;

Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.

d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso; Considerato che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle miende. Così deciso, i Il consigli Il Presidente Grazia Ro Stefonitpa&a,—,--_ DEPOSITATO IN CANC r ERIA • 3ggl. ___