Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Butera Gaetano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were found to be mere reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. The court emphasized that a sentencing decision is sufficiently motivated if it adheres to statutory principles and logical canons, without requiring a singular consideration of every element listed in the penal code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected, and a sentencing decision is validly motivated if it follows legal principles and logical canons, requiring only indication of elements of eminent relevance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA GAETANO nato a LECCO il 25/10/1964 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Butera Gaetano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/2/2I22 Il Consig nsore Il Presidente Grazia Miccoli Stef DEPOSITATO IN