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Ordinanza — n. 23478/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for generic grievances and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance theft conviction citing vague grievances regarding sentencing and motivation, which the court rejected as factually repetitive and legally generic. The court ruled that such arguments are barred in cassation proceedings and that the lower court's reasoning sufficiently addressed the legal requirements without needing to list every single evidentiary element.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based on generic grievances or insufficient motivation are inadmissible if the lower court's decision is logically coherent and adheres to statutory principles, as exhaustive listing of all evidence is not required.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances insufficient motivation theft conviction cassation procedure carenza di credibilità oggettiva prove fabbricate testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINA MARCO nato a BOLOGNA il 21/03/1979 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Carina Marco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per reati di furto; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che anche le altre censure afferenti al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità;

Ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere Il Presidente Grazia Rosa Stef DEPOSITAT