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Ordinanza — n. 23477/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking argumentation and failing to challenge sentencing legally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bagnacani Uliano inadmissible regarding his conviction for bankruptcy. The court found the grievances generic and lacking argumentative comparison with the lower court's reasoning, while noting they failed to challenge the clear evidence base. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing was adequately motivated according to established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic complaints without factual comparison or legal challenge to the sentencing rationale are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection bankruptcy conviction appeal sentencing review limits lack of argumentation bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNACANI ULIANO nato a REGGIO EMILIA il 06/06/1960 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / // ) Rilevato che Bagnacani Uliano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta; Considerato che le doglianze proposte con i tre motivi di ricorso, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Ritenuto, peraltro, che le stesse doglianze proposte con i primi due motivi di ricorso sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto, quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/292 Il Presidente Stef