Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking argumentative comparison with sentencing reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valente Patrizia inadmissible due to its generic nature and lack of argumentative engagement with the lower court's reasoning. Although the appellant argued against the sentence, the court found the appeal exhausted in mere assertions without substantive comparison to the conviction's basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions lacking argumentative comparison with the reasons for the conviction, as the judgment is presumed valid if motivated according to law and logical canons.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE PATRIZIA nato a TORINO il 20/02/1967 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che VALENTE PATRIZIA ricorre avverso la sentenza indicata ìn epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Ritenuto, peraltro, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna' ricorrente al pagamento delle spese processuali -t e della somma di euro quattromila a favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 022 Il Consiglie nsore Il Presidente Grazia Ro An Miccoli Stefa DEPOSiTATO IN CA LLERIA 1