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Ordinanza — n. 23474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUREDDINE ZAKARIA nato 11 11/03/1984 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NOUREDDINE ZAKARIA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto, peraltro, che le stesse doglianze sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUREDDINE ZAKARIA nato 11 11/03/1984 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NOUREDDINE ZAKARIA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto, peraltro, che le stesse doglianze sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto prove acquisite illegalmente indagine per truffa carenza di credibilità oggettiva accertamento dei fatti indizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUREDDINE ZAKARIA nato 11 11/03/1984 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NOUREDDINE ZAKARIA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto, peraltro, che le stesse doglianze sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02 2 Il Consiglie ore Il Presidente Grazia Ro iccoli Stefajb3pa I DEPOSITATO IN CAN • 16 GIU