Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and insufficient specific motivation for sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicolae Mariana inadmissible and ordered her to pay procedural costs. Mariana argued against the denial of generic mitigating circumstances and the benefit of non-mention, claiming the lower court failed to adequately justify its sentencing decision. The court rejected these claims, ruling that a general reference to decisive elements is sufficient under established jurisprudence and that the first-instance judgment was logically and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal based on generic grounds is inadmissible, and a sentencing decision is valid if the judge provides a congruent reference to decisive elements without needing to address every single statutory factor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAE MARIANA nato il 17/06/1996 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Nicolae Mariana ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Presidente Stef DEPOSITA