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Ordinanza — n. 23472/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to valid waiver by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, El Hadi Mustapha, validly waived his right to appeal. The defendant personally renounced the cassation appeal, which the court recognized as an irrevocable and formal declaration of abandonment. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589, 591 cod. proc. pen.: A valid personal waiver of a cassation appeal constitutes an irrevocable abdication that immediately extinguishes the procedural relationship and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissible cassation procedural abandonment irrevocable declaration judicial waiver rinuncia all'espropriazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria convenzione di risoluzione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADI MUSTAPHA nato il 15/02/1988 avverso la sentenza/ordinanza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che EL HAJJI MUSTAPHA ricorre avverso la sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la condanna per reati di furto; Rilevato che è pervenuto atto di rinunzia; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa;

Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.

d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso; Considerato che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle me de. Così deciso, 23 fee.raio 2022 Il consigli sore Il Presidente Grazia R Miccoli Stefa DIO ,PaThs DEPOSITATO IN C 1