Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23471/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal as complaints are irrelevant to the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chiriac Ilie inadmissible and ordered him to pay legal costs. Ilie challenged the appellate court's acquittal, arguing regarding the sanctioning treatment, but the court found his complaints entirely irrelevant to the acquittal decision. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the alleged errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against acquittal judgments are inadmissible if the complaints raised are entirely irrelevant to the decision rendered.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal acquittal judgment irrelevant complaints sanctioning treatment Court of Cassazione chiusura dell'istruzione penale menomazione psichica inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC ILIE nato il 30/09/1994 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CHIRIAC ILIE ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che lo ha assolto da alcuni reati e dichiarato non doversi procedere in relazione ad altri reati per assenza di richiesta del Ministro della Giustizia; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si censura il trattamento sanzionatorio, sono del tutto eccentriche rispetto alla decisione assolutoria impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 02 022 ensore Il Presidente a Miccoli Stef DEPOSITATO I