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Ordinanza — n. 23469/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23469/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA ADMIR nato il 21/02/1986 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LIKA ADMIR ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per una serie di furti aggravati; Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta il rigetto della richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa prove acquisite illegalmente complicità perseguimento penale per truffa gravi addebiti penali dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che le doglianze proposte sono anche manifestamente infondate, giacché, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA ADMIR nato il 21/02/1986 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LIKA ADMIR ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per una serie di furti aggravati; Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta il rigetto della richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza);

Considerato che le doglianze proposte sono anche manifestamente infondate, giacché, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, sentenza n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 e 2 Il Presidente Stef P9a Ti E P 0: I oTgAgTi, N 1 C6A 6NIC E