Ordinanza — n. 23465/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI COSIMO nato a EBOLI il 18/03/1980 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MORELLI COSIMO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha applicato -per quanto rileva in questa sede-, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 624 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI COSIMO nato a EBOLI il 18/03/1980 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MORELLI COSIMO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha applicato -per quanto rileva in questa sede-, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa;
Rilevato, peraltro, che il motivo di ricorso si incentra su un evidente errore materiale contenuto nella sentenza quanto alla motivazione relativa alla pena, che, però, non è illegale con riferimento alla imputazione di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Rosa Anna Micco