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Ordinanza — n. 23461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO MARCO nato a FOGGIA il 26/11/1992 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che BERNARDO MARCO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità e si sostiene la decorrenza del termine prescrizionale, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO MARCO nato a FOGGIA il 26/11/1992 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che BERNARDO MARCO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità e si sostiene la decorrenza del termine prescrizionale, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità tentato furto furto per mestiere favoreggiamento oggetto pericoloso restrizioni accessorie
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO MARCO nato a FOGGIA il 26/11/1992 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che BERNARDO MARCO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità e si sostiene la decorrenza del termine prescrizionale, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/ Il Consiglier esten re Il Presidente Grazia Ros An a ccoli Stef?,rt Pa e.50, DEPOS