Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of prescription defense before appellate judgment. The court rejected the claim that the limitation period expired post-judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Miceli Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the limitation period for the theft conviction expired after the appellate judgment, but the court found this argument infounded because the recidivism mitigation and pandemic-related hearing delays had already extended the deadline to December 14, 2020. Consequently, the court ruled that since the appeal was inadmissible, the subsequent prescription could not be raised as a defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The defense of prescription must be raised before the judgment becomes final; if the limitation period has already expired at the time of the appeal, the appeal is inadmissible and the subsequent expiration cannot be invoked.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI FRANCESCO nato a PALERMO il 05/11/1957 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Miceli Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il termine prescrizionale sia decorso prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, giacchè è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata equivalente alle attenuanti e vi sono 64 giorni di sospensione per il differimento dell'udienza del 22 aprile 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVD, sicché il termine di prescrizione prorogato è decorso alla data del 14 dicembre 2020;
Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0d 22 Il Consiglie e est nsore Il Presidente Grazia Rosà Ann Miccoli Stef o•Pa DEPOSITATO IN C N. 16 LLERIA ;, oggi. ----