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Ordinanza — n. 23460/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of prescription defense before appellate judgment. The court rejected the claim that the limitation period expired post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Miceli Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the limitation period for the theft conviction expired after the appellate judgment, but the court found this argument infounded because the recidivism mitigation and pandemic-related hearing delays had already extended the deadline to December 14, 2020. Consequently, the court ruled that since the appeal was inadmissible, the subsequent prescription could not be raised as a defense.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The defense of prescription must be raised before the judgment becomes final; if the limitation period has already expired at the time of the appeal, the appeal is inadmissible and the subsequent expiration cannot be invoked.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period expiration recidivism mitigation pandemic hearing delays finality of judgment restituzione del termine scaduto termine di sospensione prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI FRANCESCO nato a PALERMO il 05/11/1957 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Miceli Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il termine prescrizionale sia decorso prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, giacchè è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata equivalente alle attenuanti e vi sono 64 giorni di sospensione per il differimento dell'udienza del 22 aprile 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVD, sicché il termine di prescrizione prorogato è decorso alla data del 14 dicembre 2020;

Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0d 22 Il Consiglie e est nsore Il Presidente Grazia Rosà Ann Miccoli Stef o•Pa DEPOSITATO IN C N. 16 LLERIA ;, oggi. ----