Italian Court dismisses appeal against theft conviction as grievances are merely repetitive of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marino Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marino argued against the theft conviction confirmed by the Court of Appeal of Catania, but the court found his grievances were merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower judge. The court ruled that since the sentencing was sufficiently motivated according to Articles 132 and 133 of the Penal Code, no further review was warranted under the principle of legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when the grievances are merely repetitive of arguments already rejected by the lower court, provided the sentencing decision is sufficiently motivated in accordance with the law and logical canons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/01/1964 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Marino Maurizio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Ritenuto che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso /2/2022 Il Co sigliere ;stensore Il Presidente Grazya Rosa A na Miccoli Stefajp pall,a—,. DEPOSITATO IN CAN LLERIA