Ordinanza — n. 23456/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUNZIO AGATINO nato a CATANIA il 10/06/1959 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Nunzio Agatino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si richiede la riqualificazione dei fatti come desistenza (art. 56, comma terzo, cod. pen.) oppure come violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 614 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23456/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUNZIO AGATINO nato a CATANIA il 10/06/1959 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Nunzio Agatino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si richiede la riqualificazione dei fatti come desistenza (art. 56, comma terzo, cod. pen.) oppure come violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3 della sentenza), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr ila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02 022 Il Consiglier so re Il Presidente Grazia Rosa oli Stefano ,Pa DEPOSITATO IN CA EL