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Ordinanza — n. 23455/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints and insufficient penalty motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dotti Anna inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's theft conviction citing vague reasoning and a lack of conversion from detention to a fine. The court rejected these arguments as mere factual complaints barred in cassation and found the penalty decision sufficiently motivated under established legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based on vague factual complaints or insufficient penalty motivation are inadmissible if the decision is logically coherent and adheres to statutory principles.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Theft Conviction Factual Complaints Penalty Motivation Inadmissible Appeal Double Conformity prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOTTI ANNA nato a ROMA il 25/08/1970 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Dotti Anna ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionale "in relazione alla ricostruzione del fatto ed alla formulazione della pena", non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione alla "non concessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria", è manifestamente infondato, giacché l'omessa specifica motivazione sul punto è giustificata dalla generica formulazione della richiesta con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 Il Consiglie e\ este ore Il Presidente Grazia Ros An a