Cassation court dismisses appeal for generic denial of generic mitigation as insufficiently motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of generic mitigation, arguing the decision lacked proper reasoning. The court ruled that a general reference to decisive factors is sufficient and that the lower court's judgment was logically sound under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The denial of generic mitigation is valid if the judgment provides a congruous reference to decisive elements, as singular consideration of every statutory factor is not required.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU DORIAN nato il 12/08/1988 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Marku Dorian ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /3/02 2022 Il Cons gliere tensore Il Presidente Grazia osa A na Miccoli Stefano <_5(t DEPOSITATO IN CA CELLE