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Ordinanza — n. 23453/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because all grounds were merely factual complaints without legal argumentation. The appellant challenged the conviction for voluntary injuries and the denial of a mitigating circumstance, but the court found these arguments insufficient for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal arguments; mere factual complaints or expressions of dissatisfaction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints legal argumentation voluntary injuries mitigating circumstance court costs cassation review corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 40212/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to repetitive arguments lacking specific critique of lower court decisions.
Sentenza — n. 47095/2024 — snpen
Cassation court annuls conviction for murder due to subsequent withdrawal of complaint and acceptance of remission.
Sentenza — n. 40157/2022 — snpen
Cassation annuls criminal sentences due to procedural nullity from improper service of summons to defense counsel.
Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Sentenza — n. 15955/2024 — snpen
Cassation annuls appeal judgment for lack of motivation regarding evidence from justice collaborators.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARO OMAR nato a NOVI LIGURE 11 15/05/1983 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Favaro Omar ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie; Rilevato che sia l'imputato che la parte civile hanno depositato memorie; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al contenuto delle dichiarazioni della teste Barbarito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è versato in fatto e aspecifico, in quanto le doglianze si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in merito alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, oltre a sollecitare valutazioni non consentite in sede di legittimità, è manifestamente infondato, giacché non esiste incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego dell'applicazione, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n.689, di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, data la diversità di funzione dei due istituti: le attenuanti generiche attengono alla determinazione della pena al fine di un più congruo adeguamento della stessa al caso concreto in relazione a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; le misure sostitutive tendono invece al reinserimento sociale del condannato;

Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; e, in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t mi a a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 23 2/20 2 Il Consig ere es nsore Il Presidente Grazia R sa Miccoli Stef