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Ordinanza — n. 23452/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic complaints lacking argumentative comparison with conviction reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23452/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pelullo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pelullo challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime in Article 483 of the Penal Code, but his grievances were deemed generic. The court rejected the appeal because the complaints failed to provide any argumentative comparison with the reasons underlying the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and lack argumentative comparison with the reasons of the contested decision.

Parole chiave

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generic complaints inadmissible appeal Article 483 penal code lack of argumentation procedural costs falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 483 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELULLO FRANCESCO nato il 30/05/1975 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che PELULLO FRANCESCO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 •2/2022 Il Consi ensore Il Presidente Grazia osa iccoli Stef DEPOSITATO IN CAN LLERIA- i 6