Ordinanza — n. 23451/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACCOGLI PAOLO nato a BARI il 28/09/1995 CAPRIATI GIOVANNI nato a BARI il 24/04/1979 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Accogli Paolo e Capriati Giovanni ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego della riduzione massima per la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare i termini di concessione del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACCOGLI PAOLO nato a BARI il 28/09/1995 CAPRIATI GIOVANNI nato a BARI il 24/04/1979 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Accogli Paolo e Capriati Giovanni ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego della riduzione massima per la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare i termini di concessione del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tr-emila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /02/2022 Il Consibliere tensore Il Presidente Grazia/Ros A Miccoli Stef ,all DEPOSITATO IN CA LERIA 1