Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded recidivism argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the confirmation of a conviction for aggravated theft, specifically contesting the recidivism assessment. The court rejected this, ruling that the lower court properly evaluated the specific relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code, making the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of recidivism is based on a concrete analysis of the criminal inclination rather than solely on the gravity of facts and time span, provided the sentencing is logically motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO ANTONIO nato a BARI il 08/12/1983 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Costantino Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Rilevato, altresì, che il Costantino ha depositato memoria, con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, contestando la rilevata preliminare inammissibilità;
Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, comunque, che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 -01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).;
Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammiss il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e mila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 022 Il Consi tensore Il Presidente Grazia Miccoli Stef al1,3 E