Ordinanza — n. 23447/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA GIOVANNI nato a TORINO il 01/05/1972 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Salamanca Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23447/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA GIOVANNI nato a TORINO il 01/05/1972 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Salamanca Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Ritenuto, peraltro, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; e, in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 022 Il Cons tensore Il Presidente Grazia a Miccoli Stef9n2 a DEPOSITATO !N CA LLERI