Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate procedural admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Spanò Franca Maria and Spanò Nevia inadmissible. The appellants challenged a lower court's conviction for breach of domicile, assault, and threats, arguing violations of law and motivational defects regarding liability. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, and the alleged procedural violations were improperly isolated from the overall evidentiary context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or isolated assessments of evidence without reference to the overall trial record are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPANO FRANCA MARIA nato a GIOIA TAURO il 22/11/1964 SPANO' NEVIA nato a GIOIA TAURO il 23/09/1967 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Spanò Franca Maria e Spanò Nevia ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di violazione di domicilio, percosse e minacce; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso inerisce a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, comunque, che lo stesso motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto, inoltre, con specifico riferimento alla dedotta violazione di legge, che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro rnila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/92/222 Il Consigli e e énsore Il Presidente Grazia Rosa •• n iccoli Stef DEPOSITATO IN CANC ERIA