Ordinanza — n. 23445/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI MARCO nato a TERNI il 05/03/1974 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Monticelli Marco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto e per quello di cui agli artt. 81 - 493 ter cod. peri.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI MARCO nato a TERNI il 05/03/1974 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Monticelli Marco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto e per quello di cui agli artt. 81 - 493 ter cod. peri.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'aumento di pena per il reato di furto, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto configurarsi la continuazione tra le due condotte di prelievi illeciti con la carta bancomat rubata, poste in essere a breve distanza temporale l'una dall'altra ma aventi una loro autonomia e identità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammis il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e ro tre ila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /02/202 Il Consig iere e ore Il Presidente Grazia R sa anna iccoli Stefz DEPOSITATO INC