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Ordinanza — n. 23442/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects vague complaints and finds sentencing adequately motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Anchundia Baque Daniel Angel inadmissible, dismissing his complaints regarding liability and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellant's arguments were merely generic assertions lacking substantive comparison with the lower court's reasoning, and that the denial of mitigation was sufficiently supported by the judge's reference to decisive elements. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the threshold for legal review under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if complaints are generic and lack argumentative substance, and the sentencing decision is adequately motivated by referencing the decisive elements relevant to the discretionary judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal appeal inadmissibility sufficient motivation requirement denial of mitigating circumstances substantive argumentation standard risarcimento per atto illecito azione civile aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCHUNDIA BAQUE DANIEL ANGEL nato il 25/07/1996 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che ANCHUNDIA BAQUE DANIEL ANGEL ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di rissa; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 2-3); Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tr mila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 /02/2122 Il Consig ere e te so re Il Presidente Grazia R sa a iccoli Stefari , al 00` DEPOSITATO IN CANCET_ ERIA GIU ----