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Ordinanza — n. 23439/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23439/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINITO ROSARIO nato a NISCEMI il 14/08/1948 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; /y/ Rilevato che Trainito Rosario ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie e minaccia; Rilevato, altresì, che il Trainito ha depositato memoria, con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, contestando la rilevata preliminare inammissibilità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23439/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censure procedurali motivi di cassazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione riesame dell'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINITO ROSARIO nato a NISCEMI il 14/08/1948 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; /y/ Rilevato che Trainito Rosario ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie e minaccia; Rilevato, altresì, che il Trainito ha depositato memoria, con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, contestando la rilevata preliminare inammissibilità;

Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 022 Il Consigli re est nsore Il Presidente Grazia R a Ann Miccoli Stefn DEPOSITATO IN CAN