Ordinanza — n. 23438/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PADUREAN CONSTANTIN nato il 23/11/1976 ABAZA EMANUEL nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Padurean Constantin e Abaza Emanuel ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PADUREAN CONSTANTIN nato il 23/11/1976 ABAZA EMANUEL nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Padurean Constantin e Abaza Emanuel ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PADUREAN CONSTANTIN nato il 23/11/1976 ABAZA EMANUEL nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Padurean Constantin e Abaza Emanuel ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il primo motivo inerente al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è anche manifestamente infondato, giacché la quantificazione dei danni fatta dai giudici di merito consente di escludere la sussistenza dei presupposti di particolare tenuità di cui alla citata norma; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della aggravante della violenza sulle cose, è generico e versato in fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 /-2922 ( Il Consiglie nsore Il Presidente Grazia Ros iccoli Stefln3 ?alla t T5~ DEPOSITATO IN CAN E ERP 1 6