Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of new grounds and insufficient sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Bongiorno and Spina inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the denial of general mitigating circumstances and the sentencing logic, arguing for a more detailed judicial explanation. The court rejected these claims as merely repetitive of previously rejected arguments and found the lower court's reasoning sufficient under established legal standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based on the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if the first instance judgment provides a congruent reference to decisive elements, and sentencing decisions are immune from review if motivated in accordance with law and logical canons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONGIORNO LUIGI nato a CATANIA il 12/06/1983 SPINA GAETANO nato a CATANIA il 07/02/1978 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Spina Gaetano e Bongiorno Luigi ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto aggravato e del solo Spina anche per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il primo motivo e unico motivo di ricorso proposto dal Bongiorno e il primo motivo dello Spina, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto dallo Spina è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 2022 Il Consiglier este ore Il Presidente Grazia Rosa 'Anna iccoli Stefano', Palja- 3-t DEPOSITATO IN CA LLERIA