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Ordinanza — n. 23435/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOZZI SEBASTIANO nato a CATANIA il 26/04/1950 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / ,/ Rilevato che Sozzi Sebastiano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione in giudizio, è manifestamente infondato, perché l'eccezione è riferita alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e non risulta proposta tempestivamente (si veda quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza in esame); Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, giacché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (ex pluribus, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 -dep. 11/02/2021- Rv. 280783); Considerato che il terzo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 e 2 Il Consigli e stens re Il Presidente Grazia Ro oli Stefanq P IO, dí DEPOSITATO IN CAN LLERIA --------- 16

Regesto Legislator

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art. 415 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 415 bis cod. proc. pen. e non risulta proposta tempestivamente (si veda quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza in esame); Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, giacché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (ex pluribus, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 -dep. 11/02/2021- Rv. 280783); Considerato che il terzo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 e 2 Il Consigli e stens re Il Presidente Grazia Ro oli Stefanq P IO, dí DEPOSITATO IN CAN LLERIA --------- 16

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro di beni immobili riesame dell'asilo sfratto legittimazione a contestare licenza decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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art. 415 bis cod. proc. pen
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