Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it raises merits issues rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant concerned matters of fact and merit rather than procedural defects. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to properly evaluate the intent behind diverting VAT funds to employee wages. The court rejected these claims, noting they were duplicative of the appellate court's reasoning and constituted an impermissible re-evaluation of evidence under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000: Appeals must challenge legal errors or procedural vices; arguments regarding the factual assessment of evidence or the merits of the case are inadmissible as they fall outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBINI GRAZIANO nato a FORLIMPOPOLI il 21/09/1955 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
1. Il ricorso di Graziano Urbini - con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, con il secondo il vizio di violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova.
Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. L'interpretazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 effettuata dalla Corte di appello è del tutto in linea con la costante giurisprudenza soprattutto in tema di dolo generico provato dalla scelta imprenditoriale di destinare le somme dovute a titolo di Iva ad altri fini, fra cui quello di pagare i dipendenti.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. ,- Il C nsf\ \ gli te estensore Il Presidente L emeraro Aldo ceto v 15 I