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Ordinanza — n. 23283/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo del ricorso di Francesco Armeli Iapichino, con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'elemento oggettivo del reato, non è consentito dagli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. per il difetto del requisito della specificità estrinseca, poiché manca il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta ed in particolare con l'accertata assenza di autorizzazioni allo scarico. 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza ha utilizzato le dichiarazioni del teste non su dichiarazioni rese dall'imputato ma su mere indicazioni, poi comunque verificate dal teste accertatore. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile perché si contesta la confisca dell'area, per altro senza avervi interesse poiché lo stesso ricorrente afferma che si tratta di un bene di proprietà di un terzo, mentre il Tribunale ha disposto solo la confisca dell'impianto ex art. 240 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen; Ordinanza — n. 23283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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conformità alle norme ambientali inutilizzabilità delle prove illecite deposito di prodotti inquinanti considerazioni di protezione ambientale impugnazione di decisioni amministrative autorizzazione in materia di protezione della natura

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Il terzo motivo è inammissibile perché si contesta la confisca dell'area, per altro senza avervi interesse poiché lo stesso ricorrente afferma che si tratta di un bene di proprietà di un terzo, mentre il Tribunale ha disposto solo la confisca dell'impianto ex art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMELI IAPICHINO FRANCESCO nato a TORTORICI il 28/07/1973 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Il primo motivo del ricorso di Francesco Armeli Iapichino, con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'elemento oggettivo del reato, non è consentito dagli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. per il difetto del requisito della specificità estrinseca, poiché manca il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta ed in particolare con l'accertata assenza di autorizzazioni allo scarico. 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza ha utilizzato le dichiarazioni del teste non su dichiarazioni rese dall'imputato ma su mere indicazioni, poi comunque verificate dal teste accertatore. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile perché si contesta la confisca dell'area, per altro senza avervi interesse poiché lo stesso ricorrente afferma che si tratta di un bene di proprietà di un terzo, mentre il Tribunale ha disposto solo la confisca dell'impianto ex art. 240 cod. pen.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Cobstglielre estensore , Luca,Semeraro DEPOSITATO IN Ci