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Ordinanza — n. 23282/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23282/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Slaoui Mohamed è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Slaoui Mohamed è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa test sul consumo di droga
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAOUI MOHAMED nato il 15/02/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Con il ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Slaoui Mohamed è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Ccegliere estensore Il Presidente Luca Semeraro Aldo ceto C DEPOSITP30 !N CANCELLERIA