Ordinanza — n. 23282/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Slaoui Mohamed è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Slaoui Mohamed è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAOUI MOHAMED nato il 15/02/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
1. Con il ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di Slaoui Mohamed è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Ccegliere estensore Il Presidente Luca Semeraro Aldo ceto C DEPOSITP30 !N CANCELLERIA