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Ordinanza — n. 23281/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal against plea bargain dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain judgment inadmissible. The appellant failed to specify factual and legal grounds for excluding an aggravating circumstance as required by law, rendering the first ground inadmissible. Additionally, the second ground was rejected for lacking extrinsic specificity regarding the confiscation order. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific statutory grounds; generic arguments or failure to specify factual and legal bases for excluding aggravating circumstances render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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appeal against plea bargain inadmissibility of appeal aggravating circumstance exclusion specificity requirement court costs and fine restrizioni e diritti di proprietà intellettuale controllo della commisurazione della pena impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 581 c.p.p.
Il ricorrente Marku Valter deduce con il primo motivo da un lato un vizio della motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, dall'altro il vizio di violazione di legge, senza però indicare, come previsto dall'art. 581 cod.
Art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990
pen., in base a quali elementi di fatto e quali ragioni giuridiche avrebbero imposto di escludere la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R.
Art. 240 c.p.
Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché prende in esame solo una parte della motivazione sulla confisca; inoltre, si deducono argomentazioni sulla confisca ex art. 240 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 581 cod. proc. pen
Il ricorrente Marku Valter deduce con il primo motivo da un lato un vizio della motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, dall'altro il vizio di violazione di legge, senza però indicare, come previsto dall'art. 581 cod.
art. 240 cod. pen
Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché prende in esame solo una parte della motivazione sulla confisca; inoltre, si deducono argomentazioni sulla confisca ex art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU VALTER nato il 21/04/1987 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente Marku Valter deduce con il primo motivo da un lato un vizio della motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, dall'altro il vizio di violazione di legge, senza però indicare, come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen., in base a quali elementi di fatto e quali ragioni giuridiche avrebbero imposto di escludere la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Dunque, il primo motivo è stato in parte proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed in parte è generico ed è pertanto inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché prende in esame solo una parte della motivazione sulla confisca; inoltre, si deducono argomentazioni sulla confisca ex art. 240 cod. pen. mentre il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca per sproporzione, con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Co sigliere estensore Il Presidente Luca Semeraro j DEPOSITATO IN CANC LENA 1