Ordinanza — n. 23280/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAi sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso di Raffaele Ferrillo contesta apparentemente la qualificazione giuridica del fatto ma è incentrato su argomentazioni relative all'esclusione della recidiva; la recidiva è stata però esclusa dal Giudice per le indagini preliminari e nessuna attinenza hanno le argomentazioni del ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto. Del tutto avulse dal dato normativo sono le argomentazioni del secondo motivo che apparentemente pone la questione della qualificazione giuridica ma in realtà contesta l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61 n.11-quater cod. pen.; risulta però pacifico e non contestato il fatto che ha generato l'applicazione della circostanza aggravante, l'aver commesso il fatto mentre il ricorrente era in detenzione domiciliare.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRILLO RAFFAELE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 03/01/1978 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo del ricorso di Raffaele Ferrillo contesta apparentemente la qualificazione giuridica del fatto ma è incentrato su argomentazioni relative all'esclusione della recidiva; la recidiva è stata però esclusa dal Giudice per le indagini preliminari e nessuna attinenza hanno le argomentazioni del ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto. Del tutto avulse dal dato normativo sono le argomentazioni del secondo motivo che apparentemente pone la questione della qualificazione giuridica ma in realtà contesta l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61 n.11-quater cod. pen.; risulta però pacifico e non contestato il fatto che ha generato l'applicazione della circostanza aggravante, l'aver commesso il fatto mentre il ricorrente era in detenzione domiciliare.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile.
2. Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Co srglie e estensore Il Presidente L ca S'emeraro Aldo A to C\ _ DEPOSITATO IN CA.