Italian Court dismisses appeals against plea bargain for failing to cite statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a preliminary judgment inadmissible. The defendants argued that the trial judge failed to properly motivate the decision regarding their criminal responsibility and the impossibility of acquittal. The court ruled that such appeals must strictly adhere to specific statutory grounds listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure, which were not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 c.p.p.; Appeals against plea bargain judgments are inadmissible if they do not cite the specific statutory grounds of the defendant's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and are rejected for failing to address these requirements.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOMI EU0 nato il 07/06/1996 SCARPATI CIRO nato a CASERTA il 22/09/1992 avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso nell'interesse di Domi Eljo deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sulla impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato. Il ricorso nell'interesse di Ciro Scarpati deduce genericamente il vizio della motivazione sull'an della responsabilità.
Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il C li re estensore Il Presidente ca Semeraro kiQ,,Aeto ft t, DEPOSITATO IN CANC