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Ordinanza — n. 23278/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for omitting responsibility assessment as it violates statutory appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons outside the statutory grounds listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial judge failed to assess his criminal responsibility, a ground not permitted for appeals against plea-bargain sentences. Consequently, the court rejected the request to acquit the defendant on substantive grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale; Only appeals based on the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty are admissible, excluding omissions in assessing criminal responsibility.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Criminal Responsibility Statutory Grounds Inadmissible Appeal motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUTO NICOLA GIANLUCA nato a SAN SEVERO il 14/09/1991 avverso la sentenza del 18/03/2013 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Nicola Gianluca Mennuto ha proposto un appello avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen., con argomentazioni che concernono il vizio della motivazione sull'an della responsabilità, chiedendo l'assoluzione nel merito quanto meno con formula dubitativa, e la determinazione della pena. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il C nsigl4re estensore Il Presidente ..uca/Semeraro Aldo Aceto ( DEPOSRATO IN CN ELL