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Ordinanza — n. 23277/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raises new facts and merits issues outside the scope of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals by Grazia Santovito inadmissible because they attempted to re-evaluate facts and merits rather than reviewing legal errors. The appellant argued for alternative interpretations of evidence and a new assessment of sentencing, which the court found outside the scope of appellate review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals raising new facts or requesting a new evaluation of evidence and sentencing congruity are inadmissible as they exceed the scope of the appellate review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new facts and merits sentencing congruity review evidence re-evaluation scope appellate review limits motivo legale d'esclusione prova liberatoria attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Le impugnazioni di Grazia Santovito, un appello ed un ricorso per cassazione, sono stati proposti per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sulla responsabilità dell'imputata, prospettano questioni di merito ed in fatto.
Art. 133 cod. pen.
In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Le impugnazioni di Grazia Santovito, un appello ed un ricorso per cassazione, sono stati proposti per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GRAZIA nato a TRINITAPOLI il 12/02/1957 avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Le impugnazioni di Grazia Santovito, un appello ed un ricorso per cassazione, sono stati proposti per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sulla responsabilità dell'imputata, prospettano questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è però estranea al sindacato di legittimità. 1.1. Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale.

In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile; è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. 1.2. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. 1.3.

La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta dalla sentenza proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile. Generico è il motivo sulla diversa data di consumazione del reato rispetto a quella indicata nell'imputazione.

2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. - C Il Ctlgliere estensore Il Presidente Luca Semeraro AkLo Aceto POSTATO IN