Appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-penalty grounds under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for appeal except those regarding the penalty, having reached an agreement with the Prosecutor General. The appellant argued for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and a lack of reasoning regarding acquittal, but the lower court's judgment was issued under Article 599-bis. The court ruled that this specific procedural path limits the second-instance judge's cognizance to non-waived issues, producing preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an accused waives appeal grounds regarding the penalty to reach an agreement, the second-instance judge's cognizance is limited to non-waived issues, rendering the appeal inadmissible for waived grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO BASILIO DAVIDE nato a CASERTA il 08/03/1983 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso nell'interesse di Basilio Davide Fusco si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione sul proscioglimento. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Corti lie e estensore Il Presidente Luca S meraro Aldo c to DEPOSITATO IN C NCELLERIA!L CA