Ordinanza — n. 23271/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURNASSI DARIO nato a ROMA il 11/03/1989 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Dario Turnassi, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23271/2022 — snpen · Corte di Cassazione: È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo in sentenza, effettuato dalla Corte di appello, ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURNASSI DARIO nato a ROMA il 11/03/1989 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Dario Turnassi, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo in sentenza, effettuato dalla Corte di appello, ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Coriglie)re estensore Il Presidente Lbc,Semeraro to /n • DEPOSITATO IN cAr4cg ERIA 1 5 6 W 1oggi I