Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis. The court holds that the second-instance judge's cognition is limited to non-waived grounds, making the appeal outside legal scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant waived all appeal grounds except those regarding the sentence, which were settled with the Prosecutor General. The lower court issued its decision under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, limiting the second-instance judge's cognition to only the non-waived grounds. Consequently, the court ruled that the appeal was proposed outside the cases permitted by law, as the waiver produced preclusive effects on the entire procedural development.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver by the accused of appeal grounds in function of a sentence agreement under Art. 599-bis c.p.p. limits the second-instance judge's cognition to the non-waived grounds, rendering the appeal inadmissible if proposed outside these permitted cases.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPRI ANTONIO nato a ANDRIA il 13/05/1982 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso di Antonio Sapri si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Cosiglire estensore Il Presidente L'bca Semeraro DEPOSITATO IN C /CELLERIA oggi,